Veranda chiusa sul balcone, tettoia in giardino, soppalco ricavato in salotto: sono tra gli interventi più diffusi nelle case romane e, allo stesso tempo, tra le cause più frequenti di irregolarità edilizia che emergono al momento di vendere, ereditare o ristrutturare. Dal 2024 il quadro normativo è cambiato: il decreto "Salva Casa" (DL 69/2024, convertito nella Legge 105/2024) ha riscritto parti importanti del Testo Unico dell'Edilizia (DPR 380/2001), introducendo procedure di sanatoria più articolate ma anche regole precise su ciò che si può e non si può regolarizzare. Questa guida spiega, in modo verificato sulle fonti ufficiali aggiornate al 2026, come affrontare la regolarizzazione di veranda, tettoia o soppalco a Roma.
Cos'è e quando serve
Sanare significa riportare "in regola" dal punto di vista urbanistico-edilizio un'opera realizzata senza titolo o in difformità da esso. La prima cosa da capire è in che categoria ricade il manufatto, perché da questo dipende l'intera procedura.
- Veranda: la chiusura di un balcone, terrazzo o loggia con strutture fisse e vetrate crea, nella maggior parte dei casi, nuova superficie e nuovo volume. Per la giurisprudenza consolidata è un'opera che richiede titolo edilizio (spesso permesso di costruire) e quindi, se realizzata senza, configura un abuso vero e proprio. Non basta quasi mai una semplice "tolleranza".
- Tettoia: a seconda di dimensioni, ancoraggio e funzione, può essere edilizia libera, manutenzione straordinaria o, se crea volume/superficie chiusa, un intervento più rilevante. Una tettoia aggiunta dopo la costruzione dell'edificio e non rappresentata nel progetto originario non rientra nelle tolleranze costruttive.
- Soppalco: incide su superfici, altezze e talvolta su elementi strutturali (solai, travi). Va valutato sia sul piano urbanistico sia su quello strutturale-sismico.
Il punto di partenza tecnico è sempre la verifica dello stato legittimo dell'immobile: si confrontano il titolo edilizio originario, le eventuali pratiche successive e la situazione di fatto. Solo dopo questo confronto si capisce se l'opera è una tolleranza (lieve scostamento), una parziale difformità/variazione essenziale (art. 36-bis), una difformità più grave (art. 36) o un manufatto del tutto privo di titolo.
Le tre vie possibili
- Tolleranze costruttive (art. 34-bis DPR 380/2001). Il Salva Casa ha ampliato le tolleranze per gli scostamenti realizzati entro il 24 maggio 2024, con soglie inversamente proporzionali alla superficie utile dell'unità immobiliare:
| Superficie utile | Tolleranza |
|---|---|
| Oltre 500 mq | 2% |
| Da 300 a 500 mq | 3% |
| Da 100 a 300 mq | 4% |
| Da 60 a 100 mq | 5% |
| Inferiore a 60 mq | 6% |
Attenzione: queste tolleranze coprono lievi scostamenti esecutivi (misure, posizionamento, finiture) rispetto al titolo. Non legittimano nuove opere non rappresentate in progetto. Per questo una veranda o una tettoia "aggiunte" raramente si risolvono con l'art. 34-bis. Approfondimento dedicato: tolleranze costruttive e stato legittimo.
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Accertamento di conformità semplificato (art. 36-bis). È la novità centrale del Salva Casa per le parziali difformità e variazioni essenziali. Si applica una "doppia conformità attenuata": l'intervento deve risultare conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della domanda e a quella edilizia vigente al momento della realizzazione. Dettagli in accertamento di conformità e nella guida al decreto Salva Casa.
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Accertamento di conformità ordinario (art. 36). Per le difformità più gravi resta in vigore la doppia conformità piena: l'opera deve essere conforme alle norme sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda. È la via più difficile e, per molte verande abusive, spesso non praticabile.
L'iter a Roma (SUET ed eventuale Genio Civile)
A Roma Capitale tutte le pratiche edilizie si presentano esclusivamente in modalità telematica tramite il SUET (Sportello Unico Edilizia Telematico). Secondo la pagina ufficiale di Roma Capitale, dal 1° aprile 2022 anche SCIA e Permesso di Costruire vanno redatti e trasmessi solo via SUET; la SCIA in sanatoria e l'accertamento di conformità seguono lo stesso canale digitale.
L'iter tipico per una veranda, tettoia o soppalco si articola così.
- Sopralluogo e rilievo. Il tecnico misura l'opera, la confronta con la documentazione storica e definisce la categoria edilizia.
- Ricerca della pratica edilizia originaria. Si recuperano licenza/concessione/permesso e gli elaborati depositati, anche tramite accesso agli atti presso il Municipio competente.
- Inquadramento giuridico. Si stabilisce se procedere con tolleranza (art. 34-bis), art. 36-bis o art. 36, e se l'opera tocca elementi strutturali.
- Presentazione su SUET. A seconda dei casi si deposita una CILA in sanatoria, una SCIA in sanatoria o una domanda di permesso in sanatoria. Va generato e pagato il bollo e i diritti di istruttoria direttamente sulla piattaforma.
- Istruttoria del SUET / Ispettorato Edilizio. L'ufficio verifica la documentazione e, per l'art. 36-bis, può concludersi anche con formazione del titolo (in alcuni casi con meccanismo di silenzio qualificato).
- Aggiornamento catastale. Quasi sempre necessario un DOCFA per l'esatta rappresentazione grafica e una modifica della planimetria catastale, così che catasto e stato di fatto coincidano.
Quando entra in gioco il Genio Civile (sismica)
Roma è classificata in zona sismica. Se l'opera ha rilevanza strutturale — è il caso tipico del soppalco che grava sui solai, o di verande/tettoie con struttura portante significativa — interviene la disciplina antisismica regionale (artt. 93-94 DPR 380/2001 e regolamenti della Regione Lazio, con presentazione tramite il portale OpenGenio).
Qui occorre molta prudenza: l'autorizzazione sismica è per legge preventiva e, secondo l'orientamento prevalente, non è prevista una "autorizzazione sismica in sanatoria" in senso proprio. Per le opere già eseguite si ricorre, dove ammesso, a deposito/valutazioni postume e a una perizia strutturale che attesti la sicurezza statica. La via specifica per questi casi è descritta nella guida alla sanatoria strutturale Salva Casa. Il tema è delicato: va affrontato caso per caso, perché un'opera urbanisticamente sanabile può comunque richiedere accertamenti strutturali distinti.
I documenti
La documentazione varia con la categoria dell'opera e la procedura scelta, ma il nucleo è ricorrente:
- Visura e planimetria catastale aggiornate (visura catastale a Roma);
- Titolo edilizio originario ed elaborati storici (licenza/concessione/permesso, eventuali pratiche successive);
- Relazione tecnica asseverata del professionista (geometra, architetto o ingegnere) con inquadramento normativo;
- Elaborati grafici dello stato legittimo, dello stato di fatto e del confronto (stato sovrapposto);
- Documentazione fotografica dell'opera;
- Attestazione di conformità urbanistica ed edilizia ai sensi dell'articolo applicato (34-bis, 36-bis o 36);
- per opere strutturali: relazione e perizia strutturale, documentazione sismica per il Genio Civile;
- ricevute di pagamento di imposta di bollo, diritti di istruttoria SUET ed eventuale oblazione;
- a fine pratica, aggiornamento catastale (DOCFA) e, se l'opera ha creato nuovi locali abitabili, verifica del certificato di agibilità.
Per le compravendite è spesso opportuno corredare il tutto con un certificato di conformità urbanistica, che fotografa la regolarità raggiunta.
Costi fissi e sanzioni (importi istituzionali)
Qui riportiamo solo gli importi fissi previsti dalla legge o dalla prassi istituzionale. La parcella professionale non rientra tra questi: varia caso per caso e viene definita con un preventivo gratuito.
Imposta di bollo. Le istanze e gli atti scontano l'imposta di bollo nella misura ordinaria di 16,00 euro (per ciascun documento/atto soggetto, secondo le regole vigenti).
Diritti di istruttoria SUET. Sono dovuti i diritti del Comune di Roma, generati e pagati sulla piattaforma SUET (o tramite SIREWEB per le pratiche presentate via PEC). Gli importi sono fissati dalle tariffe comunali e dipendono dal tipo di pratica.
Oblazione / sanzioni pecuniarie (DPR 380/2001 come modificato dal Salva Casa). Per l'accertamento di conformità si paga, a titolo di oblazione, una somma legata al contributo di costruzione o all'aumento di valore dell'immobile. In sintesi:
| Procedura | Oblazione di legge |
|---|---|
| Permesso di costruire in sanatoria (art. 36-bis, c. 5 lett. a) | Importo pari al doppio del contributo di costruzione (o, se l'opera ne è esente, determinato ex art. 16); incremento del 20% nei casi di parziale difformità/variazione essenziale, escluso se l'opera è conforme sia al momento della realizzazione sia della domanda |
| SCIA in sanatoria con doppia conformità (art. 36-bis, c. 5 lett. b) | Sanzione (doppio dell'aumento di valore venale) da 516 a 5.164 euro |
| SCIA in sanatoria con conformità solo attuale (art. 36-bis, c. 5 lett. b) | Sanzione (doppio dell'aumento di valore venale) da 1.032 a 10.328 euro |
A titolo di confronto, nel regime "ordinario" dell'art. 37 la sanzione per interventi eseguiti in assenza o difformità da SCIA è pari al doppio dell'aumento di valore venale dell'immobile e, comunque, non inferiore a 516 euro; per gli immobili vincolati la forbice prevista è da 516 a 10.329 euro. La quantificazione esatta nel caso concreto spetta all'ufficio comunale sulla base del calcolo del contributo di costruzione o dell'aumento di valore dell'immobile. Per il quadro generale delle sanzioni vedi sanzione e SCIA in sanatoria e la procedura semplificata del condono edilizio.
Errori comuni
- Confondere tolleranza e abuso. Pensare che una veranda chiusa rientri nel 5-6% dell'art. 34-bis è l'errore più frequente: le tolleranze non coprono nuove opere non rappresentate in progetto.
- Ignorare il profilo strutturale. Un soppalco o una tettoia portante possono essere urbanisticamente trattabili ma richiedere comunque verifiche sismiche/strutturali separate. Vedi sanatoria strutturale.
- Dimenticare il catasto. Sanare in Comune senza poi aggiornare la planimetria catastale lascia l'immobile "non allineato" e blocca le compravendite. Serve il DOCFA corretto.
- Sottovalutare i vincoli. In zone vincolate (paesaggistico, centro storico) la procedura si complica e può servire la valutazione di compatibilità: non tutte le opere sono sanabili.
- Procedere senza verificare lo stato legittimo. Senza il confronto tra titolo e stato di fatto si rischia di scegliere la procedura sbagliata. È il primo passo, sempre.
- Acquistare o ereditare senza controllare. Chi compra rischia di ritrovarsi l'abuso; per gli immobili ricevuti in eredità vedi abuso edilizio ereditato e vendere casa con abuso edilizio.
Come ti aiutiamo
Il nostro studio tecnico a Roma segue l'intera procedura: dal sopralluogo e dall'accesso agli atti per ricostruire lo stato legittimo, fino alla scelta della via corretta (tolleranza, art. 36-bis o art. 36), alla redazione degli elaborati e all'invio telematico su SUET. Coordiniamo, quando serve, la parte strutturale e la documentazione per il Genio Civile, e chiudiamo la pratica con l'aggiornamento catastale e l'eventuale perizia immobiliare utile in compravendita. L'obiettivo è darti un quadro onesto fin dall'inizio: se un'opera non è sanabile, te lo diciamo subito, evitando spese inutili.
FAQ
Posso sanare una veranda chiusa a Roma con il Salva Casa?
Dipende. Se la chiusura ha creato nuova superficie/volume, non rientra nelle tolleranze dell'art. 34-bis e va valutata come parziale difformità (art. 36-bis) o difformità maggiore (art. 36), con la relativa doppia conformità. In presenza di vincoli o di non conformità urbanistica, la sanatoria può non essere possibile. Serve sempre la verifica dello stato legittimo.
Una tettoia rientra nelle tolleranze costruttive?
Solo se si tratta di uno scostamento esecutivo rispetto a un'opera già rappresentata nel progetto approvato. Una tettoia aggiunta dopo la costruzione e non prevista nel titolo non è una tolleranza: va inquadrata come nuovo intervento e trattata secondo la procedura corretta (CILA/SCIA/permesso in sanatoria a seconda dei casi).
Per il soppalco serve il Genio Civile?
Se il soppalco incide sulla struttura (carichi sui solai, nuovi elementi portanti) entra in gioco la disciplina antisismica regionale del Lazio. L'autorizzazione sismica è per legge preventiva e non esiste una vera "autorizzazione in sanatoria": per le opere già fatte si ricorre, dove ammesso, a perizia strutturale e adempimenti postumi. Va valutato caso per caso.
Quanto si paga di oblazione?
Per la SCIA in sanatoria ex art. 36-bis la sanzione va da 516 a 5.164 euro in caso di doppia conformità, e da 1.032 a 10.328 euro se la conformità è solo attuale. Per il permesso in sanatoria l'oblazione è pari al doppio del contributo di costruzione, con incremento del 20% nei casi di parziale difformità o variazione essenziale. L'importo preciso lo calcola il Comune sul caso concreto.
Devo aggiornare anche il catasto?
Quasi sempre sì. Dopo la sanatoria edilizia occorre allineare la planimetria catastale allo stato di fatto con un DOCFA. Senza questo passaggio l'immobile resta non conforme dal punto di vista catastale e la compravendita può bloccarsi.
Quanto dura la procedura?
I tempi dipendono dalla complessità dell'opera, dalla disponibilità della documentazione storica, dall'eventuale parte strutturale e dai tempi di istruttoria del SUET e degli uffici di Roma Capitale. Una stima realistica viene fornita dopo il sopralluogo e l'accesso agli atti.
Come faccio a sapere se la mia opera è sanabile?
Con un sopralluogo e la ricostruzione dello stato legittimo (confronto tra titolo originario e stato di fatto). Solo dopo questa verifica si può dire se l'opera rientra in una tolleranza, in una sanatoria ex art. 36-bis/36, oppure se non è regolarizzabile. Puoi richiedere un preventivo gratuito.
Contenuto aggiornato al 2026 e basato su fonti ufficiali (DPR 380/2001 come modificato dal DL 69/2024 conv. L. 105/2024, linee guida del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Roma Capitale e Regione Lazio). Le informazioni hanno carattere generale e non sostituiscono la valutazione del caso specifico: normativa, vincoli e tariffe possono variare e vanno verificati prima di procedere. Per un'analisi puntuale della tua situazione richiedi un preventivo gratuito.
Fonti ufficiali: Linee guida DL Salva Casa – Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; SUET – Procedure edilizie, Roma Capitale; Autorizzazioni sismiche – Regione Lazio; Legge 24 luglio 2024, n. 105 – Gazzetta Ufficiale.
