Piano Sicurezza e Coordinamento per Ristrutturazioni: Tutto quello che devi sapere
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) è il documento che tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori nei cantieri di ristrutturazione e nei lavori edili. È previsto dal Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs 81/2008) e serve a individuare, prima dell'apertura del cantiere, i rischi delle lavorazioni e le misure per eliminarli o ridurli.
Se stai per avviare lavori a Roma con più imprese in cantiere, questa pagina ti spiega quando il PSC è obbligatorio, cosa contiene, chi lo redige e come ti assistiamo.
Cos'è il PSC e a cosa serve
Il PSC è parte integrante del contratto d'appalto ed è costituito da una relazione tecnica. La relazione contiene le prescrizioni correlate alla complessità dell'opera e alle fasi critiche del cantiere, finalizzate a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e comprende anche la stima dei costi della sicurezza.
In base all'articolo 100 del D.Lgs 81/2008, il piano è corredato da tavole esplicative di progetto sugli aspetti della sicurezza, tra cui almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, quando la natura dei lavori lo richiede, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del PSC sono definiti nell'Allegato XV dello stesso decreto.
In sintesi il PSC serve a:
- coordinare la presenza di più imprese e lavoratori autonomi sullo stesso cantiere;
- analizzare e gestire i rischi da interferenza tra le diverse lavorazioni;
- definire le misure preventive, gli apprestamenti e i dispositivi di protezione;
- pianificare i tempi delle fasi di lavoro (cronoprogramma) e stimare i costi della sicurezza.
Quando è obbligatorio il PSC
Il PSC è obbligatorio nei cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici, a prescindere dalla durata e dal tipo di intervento (art. 90, comma 3, D.Lgs 81/2008). In questi casi il committente o il responsabile dei lavori designa il Coordinatore per la progettazione, che redige il piano.
Non è invece richiesto quando in cantiere opera una sola impresa e per gli interventi destinati a far fronte a un pericolo grave e imminente.
Due precisazioni utili per chi ristruttura a Roma:
- per i lavori privati non soggetti a permesso di costruire e di importo inferiore a 100.000 euro, le funzioni del Coordinatore per la progettazione possono essere svolte dal Coordinatore per l'esecuzione;
- in presenza di più imprese, va trasmessa anche la notifica preliminare (art. 99 D.Lgs 81/2008) alla ASL e all'Ispettorato territoriale del lavoro competenti, prima dell'inizio dei lavori.
Per approfondire le figure coinvolte puoi consultare le nostre pagine su Coordinatore della Sicurezza e Piano Operativo di Sicurezza.
Chi redige il PSC
Il PSC è redatto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP), come stabilito dall'articolo 91 del D.Lgs 81/2008. La redazione avviene durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte.
Il documento è poi verificato e gestito in cantiere dal Coordinatore per l'esecuzione (CSE), che può richiederne l'aggiornamento al variare delle condizioni di lavoro. Una copia del PSC deve essere messa a disposizione di tutte le imprese e i lavoratori autonomi coinvolti nella gestione della sicurezza.
Il datore di lavoro dell'impresa non redige il PSC, ma resta responsabile del Piano Operativo di Sicurezza (POS) e del rispetto delle prescrizioni del piano in cantiere.
Contenuti del PSC (Allegato XV)
L'Allegato XV individua i contenuti minimi del piano. I principali sono:
- Identificazione e descrizione dell'opera: indirizzo del cantiere, contesto dell'area, descrizione sintetica dell'opera con riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche.
- Soggetti con compiti di sicurezza: responsabile dei lavori, CSP, CSE (se nominato), datori di lavoro delle imprese esecutrici e lavoratori autonomi.
- Individuazione, analisi e valutazione dei rischi in relazione all'area, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze.
- Scelte progettuali e organizzative, procedure, misure preventive e protettive.
- Prescrizioni operative e DPI per gestire le interferenze tra le lavorazioni.
- Misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture e mezzi di protezione collettiva.
- Gestione delle emergenze: pronto soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione, con i riferimenti telefonici delle strutture sul territorio.
- Durata e cronoprogramma delle fasi di lavoro e stima dell'entità del cantiere in uomini-giorno.
- Stima dei costi della sicurezza.
Al PSC si aggiungono le tavole di progetto sulla sicurezza, tra cui la planimetria di organizzazione del cantiere.
Differenze tra PSC e POS
| Aspetto | PSC | POS |
|---|---|---|
| Chi lo redige | Coordinatore per la progettazione (CSP) | Datore di lavoro di ogni impresa esecutrice |
| Quando è obbligatorio | Cantieri con più imprese | Sempre, per ogni impresa che apre un cantiere |
| Cosa disciplina | Rischi del cantiere e interferenze tra imprese, anche esterni | Rischi specifici delle lavorazioni della singola impresa |
Quando non è prevista la nomina del Coordinatore per la progettazione (lavori eseguiti direttamente dall'appaltatore senza imprese subaffidatarie), si redige il Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS), con contenuti analoghi a quelli del PSC indicati al punto 3.1 dell'Allegato XV.
Costi e tempi
I costi della sicurezza stimati nel PSC comprendono, secondo l'Allegato XV:
- apprestamenti previsti nel piano (ponteggi, recinzioni, servizi di cantiere);
- misure preventive e DPI per lavorazioni interferenti;
- impianti di terra, di protezione dalle scariche atmosferiche, antincendio ed evacuazione fumi (vedi anche SCIA antincendio);
- mezzi e servizi di protezione collettiva;
- procedure di sicurezza e interventi per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni;
- misure per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature e infrastrutture.
Il costo di redazione del PSC varia in base alla dimensione e alla complessità del cantiere, al numero di imprese coinvolte e alla durata dei lavori: per questo non indichiamo una tariffa fissa. Anche i tempi dipendono dal progetto, ma il piano deve essere comunque completato prima della richiesta delle offerte e prima dell'inizio delle attività in cantiere. Per una valutazione precisa, contattaci per un preventivo gratuito.
Come ti aiutiamo a Roma
Il nostro studio tecnico segue i cantieri di ristrutturazione e ampliamento in tutta Roma e provincia, dal coordinamento della sicurezza alla direzione lavori. In particolare possiamo:
- valutare se nel tuo cantiere il PSC è obbligatorio in base al numero di imprese e al tipo di titolo edilizio;
- assumere l'incarico di Coordinatore per la progettazione e l'esecuzione e redigere il PSC a norma dell'Allegato XV;
- predisporre il capitolato tecnico, il computo metrico e la stima dei costi della sicurezza;
- curare la notifica preliminare alla ASL e all'Ispettorato del lavoro e l'aggiornamento del piano in corso d'opera.
Per i lavori di ristrutturazione collaboriamo con roma-ristruttura, così da seguire il cantiere dalla progettazione fino alla sicurezza operativa.
Domande frequenti
Il PSC è sempre obbligatorio?
No. È obbligatorio quando in cantiere è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici. Con una sola impresa non è richiesto, mentre resta sempre necessario il POS di ciascuna impresa.
Qual è la differenza tra PSC e POS?
Il PSC è redatto dal Coordinatore per la progettazione e disciplina i rischi dell'intero cantiere e le interferenze tra le imprese. Il POS è redatto dal datore di lavoro di ogni impresa e riguarda i rischi delle proprie lavorazioni.
Chi deve redigere il PSC?
Il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP), ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs 81/2008. Per lavori privati non soggetti a permesso di costruire e di importo inferiore a 100.000 euro, la funzione può essere svolta dal Coordinatore per l'esecuzione.
Quanto costa il Piano di Sicurezza e Coordinamento?
Il costo dipende dalla complessità e dalla durata del cantiere e dal numero di imprese coinvolte: non esiste una tariffa unica. Contattaci per un preventivo gratuito calcolato sul tuo progetto.
Serve anche la notifica preliminare?
Sì, quando in cantiere operano più imprese: la notifica preliminare (art. 99 D.Lgs 81/2008) va trasmessa alla ASL e all'Ispettorato territoriale del lavoro prima dell'inizio dei lavori.
Hai un cantiere a Roma con più imprese?
Verifichiamo insieme l'obbligo del PSC, redigiamo il piano a norma e seguiamo il coordinamento della sicurezza dall'inizio alla fine dei lavori. Contattaci per un preventivo gratuito.
