Coordinatore della Sicurezza

Contenuto verificato e aggiornato nel 2026 sulla base delle fonti ufficiali · a cura dello Studio tecnico Edilizia Privata Roma — geometri iscritti all'Albo dei Geometri della Provincia di Roma.

Coordinatore della sicurezza a Roma (CSP e CSE)

Quando in un cantiere di ristrutturazione operano più imprese, la normativa impone la nomina di un coordinatore della sicurezza. Il nostro studio tecnico a Roma assume gli incarichi di Coordinatore per la Progettazione (CSP) e di Coordinatore per l'Esecuzione (CSE), redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e segue il cantiere fino alla fine dei lavori.

In questa pagina trovi cosa fa questa figura, quando è obbligatoria, quali documenti servono e come ti aiutiamo.

Cos'è il coordinatore della sicurezza e a cosa serve

Il coordinatore della sicurezza è la figura professionale incaricata di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili, disciplinata dal Titolo IV del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro). Il suo compito è prevenire i rischi e coordinare le diverse imprese e i lavoratori autonomi presenti in cantiere.

Esistono due ruoli distinti, che spesso lo stesso tecnico ricopre lungo tutto l'intervento:

  • Coordinatore per la Progettazione (CSP): redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e il fascicolo dell'opera prima dell'avvio del cantiere.
  • Coordinatore per l'Esecuzione (CSE): durante i lavori verifica l'applicazione del PSC, controlla i Piani Operativi di Sicurezza (POS) delle imprese, organizza il coordinamento e aggiorna il piano in base all'evoluzione del cantiere.

Quando è obbligatorio nominarlo

In base all'articolo 90 del D.Lgs. 81/2008, è il committente (o il responsabile dei lavori) a dover designare il coordinatore quando in cantiere è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea:

  • il CSP va designato contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione;
  • il CSE va designato prima dell'affidamento dei lavori e deve possedere i requisiti dell'articolo 98.

L'obbligo scatta anche quando, dopo l'affidamento a un'unica impresa, parte dei lavori viene poi affidata a una o più altre imprese.

Per i lavori privati non soggetti a permesso di costruire e di importo inferiore a 100.000 euro, l'obbligo di nominare il CSP non si applica: in tal caso le sue funzioni sono svolte dal CSE.

I nominativi del CSP e del CSE vanno comunicati alle imprese e indicati nel cartello di cantiere.

Requisiti e formazione del coordinatore

L'articolo 98 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce i requisiti professionali per ricoprire il ruolo di CSP e CSE. Sono ammessi diversi titoli di studio, con un'anzianità di esperienza che cambia in funzione del titolo:

Titolo di studioEsperienza richiesta nel settore costruzioni
Diploma di geometra, perito industriale, perito agrario o agrotecnicoalmeno 3 anni
Laurea triennale (classi tecniche indicate dalla norma)almeno 2 anni
Laurea magistrale (classi tecniche indicate dalla norma)almeno 1 anno

A questi requisiti si aggiunge l'obbligo formativo specifico:

  • corso abilitante di 120 ore (parte teorica e parte pratica), con contenuti minimi definiti dall'Allegato XIV del decreto;
  • aggiornamento di 40 ore ogni 5 anni: senza l'aggiornamento l'abilitazione resta sospesa e il ruolo non può essere esercitato.

Il nostro studio è in possesso dei requisiti di legge e dell'abilitazione aggiornata per assumere gli incarichi di CSP e CSE.

Cosa contiene il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)

Il PSC è il documento cardine, redatto dal CSP, che organizza la sicurezza dell'intero cantiere. Riassume i rischi e le misure di prevenzione e protezione che tutte le imprese devono rispettare. In sintesi il PSC comprende:

  • identificazione del cantiere e delle imprese coinvolte;
  • analisi dei rischi delle lavorazioni e valutazione delle interferenze tra attività diverse;
  • misure di prevenzione e protezione per ciascun rischio (lavori in quota, uso di macchinari, movimentazione materiali, impianti, ecc.);
  • organizzazione del cantiere: aree di lavoro, vie di accesso e circolazione, depositi, servizi igienico-assistenziali;
  • gestione delle emergenze (incendio, primo soccorso, evacuazione);
  • cronoprogramma dei lavori e stima dei costi della sicurezza;
  • fascicolo dell'opera, con le informazioni utili per la manutenzione in sicurezza dell'edificio nel tempo.

Ogni impresa, a sua volta, redige il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) in coerenza con il PSC.

In fase di esecuzione il CSE verifica i POS, effettua i sopralluoghi e coordina le imprese. In caso di pericolo grave o di inadempienze persistenti, può inoltre proporre la sospensione dei lavori o l'allontanamento delle imprese inadempienti.

Documenti necessari

Per impostare correttamente l'incarico ci servono in genere:

  • elaborati di progetto dell'intervento e relativo titolo edilizio (CILA, SCIA o permesso di costruire);
  • elenco delle imprese e dei lavoratori autonomi previsti in cantiere, con i relativi documenti (idoneità tecnico-professionale, DURC, POS);
  • cronoprogramma e descrizione delle lavorazioni;
  • dati del committente e ubicazione esatta del cantiere a Roma.

Prima dell'inizio dei lavori, nei casi previsti dall'articolo 99 del D.Lgs. 81/2008 (presenza di più imprese o cantieri di una certa entità), il committente trasmette la notifica preliminare alla ASL e all'Ispettorato del Lavoro territorialmente competenti. Ti supportiamo anche in questo adempimento.

Costi e tempi

L'onorario del coordinatore della sicurezza non è fisso, ma dipende da diversi fattori:

  • l'importo dei lavori;
  • la complessità del cantiere;
  • il numero di imprese coinvolte;
  • la durata dell'intervento.

Per questo motivo definiamo sempre un preventivo personalizzato e gratuito dopo aver esaminato il progetto.

Anche i tempi variano: il PSC e il fascicolo dell'opera vanno predisposti prima dell'apertura del cantiere, mentre l'attività del CSE prosegue per tutta la durata dei lavori con sopralluoghi periodici. Indicaci tipologia di intervento e tempistiche previste e ti diamo un riscontro chiaro su costi e modalità.

Come ti aiutiamo a Roma

Operiamo nei cantieri di Roma e provincia e seguiamo l'incarico dall'inizio alla fine:

  • valutiamo l'obbligo: verifichiamo se nel tuo cantiere serve il coordinatore e in quale veste (CSP, CSE o entrambi);
  • redigiamo il PSC e il fascicolo dell'opera su misura per l'intervento;
  • gestiamo l'esecuzione come CSE: sopralluoghi, verifica dei POS, coordinamento delle imprese, aggiornamento del piano;
  • curiamo gli adempimenti collegati, dalla notifica preliminare al raccordo con il direttore dei lavori e con le altre figure tecniche.

La sicurezza in cantiere si integra con l'intero iter edilizio: dal titolo abilitativo alla manutenzione straordinaria, fino agli interventi di ristrutturazione più ampi. Per i lavori di ristrutturazione completa collaboriamo con il partner roma-ristruttura.it.

Domande frequenti

Quando è obbligatorio il coordinatore della sicurezza?

Quando in cantiere è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea (art. 90 D.Lgs. 81/2008). Con una sola impresa, in linea generale, non è obbligatorio nominare il coordinatore, fermo restando il rispetto di tutti gli altri obblighi di sicurezza.

Chi nomina il coordinatore?

È il committente (o il responsabile dei lavori) a designarlo: il CSP all'atto della progettazione e il CSE prima dell'affidamento dei lavori. I nominativi vanno comunicati alle imprese e riportati nel cartello di cantiere.

Che differenza c'è tra CSP e CSE?

Il CSP redige il PSC e il fascicolo dell'opera in fase di progettazione; il CSE verifica e fa applicare il PSC durante l'esecuzione, coordinando le imprese in cantiere. Spesso lo stesso tecnico ricopre entrambi i ruoli.

Che differenza c'è tra PSC e POS?

Il PSC è il piano generale del cantiere, redatto dal coordinatore e valido per tutte le imprese. Il POS è il piano specifico di ogni singola impresa, che dettaglia le proprie lavorazioni in coerenza con il PSC.

Un geometra può fare il coordinatore della sicurezza?

Sì. L'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 ammette il diploma di geometra con almeno 3 anni di esperienza nel settore delle costruzioni, unito al corso abilitante di 120 ore e all'aggiornamento di 40 ore ogni 5 anni.

Quanto costa il servizio?

L'onorario dipende dall'importo e dalla complessità dei lavori, dal numero di imprese e dalla durata del cantiere. Contattaci per un preventivo gratuito e personalizzato.

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Domande frequenti

Quando e obbligatorio il coordinatore della sicurezza?

Quando in cantiere e prevista la presenza di piu imprese, anche non contemporanea (art. 90 D.Lgs. 81/2008). Con una sola impresa, in linea generale, non e obbligatorio nominarlo, fermi restando gli altri obblighi di sicurezza.

Chi nomina il coordinatore?

Il committente (o il responsabile dei lavori): il CSP all'atto della progettazione e il CSE prima dell'affidamento dei lavori. I nominativi vanno comunicati alle imprese e riportati nel cartello di cantiere.

Che differenza c'e tra CSP e CSE?

Il CSP redige il PSC e il fascicolo dell'opera in fase di progettazione; il CSE verifica e fa applicare il PSC durante l'esecuzione, coordinando le imprese. Spesso lo stesso tecnico ricopre entrambi i ruoli.

Che differenza c'e tra PSC e POS?

Il PSC e il piano generale del cantiere, redatto dal coordinatore e valido per tutte le imprese. Il POS e il piano specifico di ogni singola impresa, coerente con il PSC.

Un geometra puo fare il coordinatore della sicurezza?

Si. L'art. 98 D.Lgs. 81/2008 ammette il diploma di geometra con almeno 3 anni di esperienza nelle costruzioni, unito al corso abilitante di 120 ore e all'aggiornamento di 40 ore ogni 5 anni.

Quanto costa il servizio?

L'onorario dipende da importo e complessita dei lavori, numero di imprese e durata del cantiere. Contattaci per un preventivo gratuito e personalizzato.

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